Art. 15.

      1. I commi 1 e 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica.
      2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di

 

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direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica».